Si pubblica l’ordinanza del Sindaco con la quale, ciascuno per le rispettive e singole competenze e responsabilità, nel periodo di massimo rischio d’incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di pericolosità (15 giugno — 30 settembre 2020), allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, su tutto il territorio comunale, è vietato: accendere fuochi di ogni genere (salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati); far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio; esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti” dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (salvo deroghe rilasciate ai sensi dell’art.